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lunedì 22 febbraio 2021

Utilizzo agevolato dei locali per le APS del Terzo Settore


Le opportunità per chi Coopera in gruppo per un mondo migliore sono molte.. peccato che pochi lo sanno o non gli viene detto.. 

(Raymond Bard)




 Utilizzo agevolato dei locali per le APS del Terzo Settore 


Il Codice indica che, per gli Enti del Terzo settore è consentito lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; per usufruire di questa agevolazione le attività istituzionali non devono avere carattere produttivo. 


Viene inoltre consentito di ottenere incomodatodallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati. 

La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. 

Eccezione viene fatta per le imprese sociali che non possono usufruire di tale agevolazioni in ragione della specificità delle stesse e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con altre tipologie di imprese. 

I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono seguenti attività: – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 La concessione può essere data con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese dell’ETS che l’ha ricevuta in concessione, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento delle attività sopra indicate. 

La concessione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Le concessioni potranno essere assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

Cerca e Leggi l’art. 71 del Decreto Enti del Terzo Settore

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