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martedì 24 aprile 2018

Le Risorse economiche di una associazione di promozione e utilità sociale con Legge 383 del 2000

Il no profit per un Mondo Migliore 


Legge 383 /2000
Le Risorse economiche di una
Associazioni di utilità sociale.

Le risorse economiche interne

Vengono chiamate risorse economiche interne quelle che le associazioni conseguono all’interno della stessa associazione. Fra di esse è possibile annoverare:

- le quote ed i contributi degli associati. Gli associati, infatti, possono concorrere a sostenere l’associazione sia con il versamento delle quote associative sia con eventuali contributi obbligatori decisi dall’assemblea o da altro organo cui sia stata delegata tale facoltà, sia infine, con contributi volontari;

- le rendite di beni. La legge prevede che tali rendite devono essere destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;

- i proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 Le risorse economiche esterne.

Le risorse economiche esterne possono suddividersi in risorse economiche esterne finalizzate e risorse esterne non finalizzate.

a) Tra le risorse esterne finalizzate vengono inclusi:

- i contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- le eredità, le donazioni e i legati che, se fatti a favore di associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica, debbano essere destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;

- le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

b) Tra le risorse esterne non finalizzate possono ricomprendersi:

- i contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- le erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- le eredità, le donazioni e i legati fatti a favore di associazioni di promozione sociale dotate di personalità giuridica;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle seguenti risorse economiche:

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;

- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- erogazioni liberali degli associati e di terzi se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Possono essere equiparate alle risorse economiche, le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali per sopperire alle esigenze relative a:

- tenuta del registro nazionale cui possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (7/1);

- attività di segreteria connessa al funzionamento dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (11/7);

- svolgimento dei compiti dello stesso Osservatorio (12/4).

Approfondisci l'argomento
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/assoproso.html






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